Art. 9.

      1. Dopo l'articolo 586-septies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 586-octies. (Querela di parte). - I delitti previsti dagli articoli 586-bis, 586-ter e 586-quater sono punibili a querela della persona offesa.
      Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
      La querela proposta è irrevocabile.
      Si procede tuttavia d'ufficio:

          1) se il fatto di cui all'articolo 586-bis è commesso nei confronti di persona che

 

Pag. 8

al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

          2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

          3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

          4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

          5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 586-quater, quarto comma».